Art. 1.

      1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».